Permesso di costruire

Ultima modifica 9 aprile 2021

Rientrano negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

  • Gli interventi di nuova costruzione. Sono da considerarsi tali:
    • la costruzione di manufatti edilizi ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
    • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
    • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
    • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
    • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
  • Gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (cioè aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso).

La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante denuncia di inizio attività (DIA) interventi di norma assoggettati a permesso di costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, quali la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi.

Al contrario, l'interessato ha anche la possibilità di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice DIA.

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.