Commercio / vendita - aree pubbliche

Ultima modifica 9 aprile 2021

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del Demanio Marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

  • Su area pubblica in concessione decennale. È praticamente l'attività svolta nei mercati.
  • Su qualsiasi area purchè in forma itinerante. È il commercio effettuato in luoghi diversi, consentendo la possibilità di spostarsi da l'uno all'altro.

L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Le Regioni emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonchè la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi.

Le Regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonchè per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive.

Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.